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Atto costitutivo di associazione REPUBBLICA ITALIANA Il venti dicembre duemilacinque (20/12/2005) in Roma, Via Nomentana n. 126, avanti a me Giovanni Vicini, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio dei Distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono presenti i Signori: - Andrea RICCIARDI, nato a Napoli il 2 agosto 1952, residente in Roma, Viale Alessandro Magno n. 245, codice fiscale RCC NDR 52M02 F839I; - Domenico Ettore BARBIERI, nato a Cessaniti (VV) il giorno 11 aprile 1963, residente in Roma, Viale Appio Claudio n. 202, codice fiscale BRB DNC 63D11 C581N; - Alessandro GAMMELLI, nato a Roma il 22 novembre 1965, residente in Ladispoli (RM), Via Londra n. 62, codice fiscale GMM LSN 65S22 H501K. I comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale sono certo, stipulano e convengono quanto segue. 1. Tra i comparenti viene costituita una associazione con la denominazione "TECHNICORUM IUSTITIA". 2. L'associazione ha sede in Roma, attualmente in Via Cristoforo Colombo n. 348. 3. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. Essa potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Associati, che delibererà a maggioranza assoluta, con la necessaria presenza di almeno il 75% (settantacinque per cento) degli Associati aventi diritto al voto. 4. L'associazione ha come scopo quanto previsto dall'art. 3 dello statuto, che si riporta in calce al presente atto, onde formarne parte integrante e sostanziale. 5. L'associazione è un organismo autonomo ed apartitico, e non ha fini di lucro. Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote sociali; b) da eventuali elargizioni fatte dagli associati o da terzi. 6. Sono organi dell'Associazione: 1. L'Assemblea generale dei Soci 2. Il Consiglio Direttivo 3. Il Collegio dei Probiviri. Nessuna carica associativa dà diritto ad alcuna remunerazione, salvo soltanto il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, per il primo triennio, viene nominato come segue: - Andrea RICCIARDI - Presidente; - Domenico Ettore BARBIERI - Vice Presidente; - Alessandro GAMMELLI - Segretario. 7. Le regole che riguardano la struttura ed il funzionamento dell'Associazione, convenute tra le parti, sono contenute nello Statuto e nel Regolamento, che si riportano in calce al presente atto. Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo, nello Statuto e nel Regolamento, si fa espresso riferimento alle leggi in materia. 8. Per l'osservanza di quanto sopra, i comparenti si obbligano a norma di legge ed eleggono domicilio confermando quello da ciascuno dichiarato in comparsa. 9. Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione. STATUTO TECHNICORUM IUSTITIA Associazione Italiana Consulenti Tecnici in Procedimenti Giudiziari Capitolo 1 - Costituzione e Scopi Art. 1 - E' costituita l'Associazione Italiana Consulenti Tecnici in Procedimenti Giudiziari denominata "TECHNICORUM IUSTITIA". Art. 2 - L'associazione ha sede legale in Roma, presso lo studio del Presidente in carica pro tempore, Via Cristoforo Colombo n. 348. Art. 3 - L'Associazione è un organismo autonomo ed apartitico, senza fine di lucro, composto da liberi professionisti (ingegneri, architetti e geometri) operanti nel campo delle consulenze tecniche in procedimenti giudiziari, che si propone di: diffondere e perfezionare le competenze tecniche di chi svolge attività di consulenza tecnica in procedimenti giudiziari, promuovere e radicare le norme dell'etica professionale, anche esigendo dai soci il diligente rispetto delle norme associative previste dal presente statuto e dal regolamento; tutelare l'interesse degli associati, dell'Associazione e della categoria; promuovere ed intervenire a congressi, commissioni ed organismi, sia pubblici che privati, sia italiani che esteri; studiare i problemi riferiti alla professione del consulente tecnico in procedimenti giudiziari e le soluzioni relative; migliorare la qualificazione professionale dei soci; avvalersi, per le sue attività, di specifici specialisti in ogni settore. Capitolo 2 - Soci Art. 4 - Possono far parte dell'Associazione tutti i professionisti, esclusivamente ingegneri, architetti e geometri, che esercitano, in proprio e prevalentemente, l'attività di consulente tecnico in procedimenti giudiziari da almeno 5 (cinque) anni, che ricevono direttamente incarichi di C.T.U. dai tribunali o di C.T.P. dai privati. Ogni socio deve soddisfare anche ai requisiti previsti dal regolamento. Le domande di ammissione verranno accolte, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, il quale delibera col voto favorevole di almeno tre dei suoi cinque membri. I Soci si distinguono in effettivi, fondatori ed onorari. Sono Soci effettivi i professionisti (esclusivamente ingegneri, architetti e geometri) in regola con i requisiti testè citati. Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione. Sono Soci onorari i professionisti che, essendo stati soci per almeno un anno, abbiano cessato l'attività professionale di consulente tecnico in procedimenti giudiziari, oppure che abbiano brillato per la propria attività scientifica nel settore. In entrambi i casi, dovranno avere un’età superiore ai 55 (cinquantacinque) anni. La qualifica di Socio onorario potrà essere riconosciuta unicamente con il parere favorevole ed unanime del Consiglio Direttivo. Tutti i soci hanno diritto di voto. L'iscrizione all'Associazione è annuale e si intende tacitamente rinnovata, salvo dimissioni scritte da presentare almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale. Art. 5 - L'accettazione della domanda obbliga il socio ammesso all'osservanza delle norme del presente statuto, del regolamento interno e delle disposizioni che, a norma di statuto, verranno emanate dagli organi competenti. Art. 6 - Perde la qualità di Socio colui che: a) non osservi le disposizioni dello statuto, del regolamento interno e le deliberazioni dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo, legalmente prese; b) in qualunque modo danneggi moralmente e/o materialmente l'Associazione o gli associati, o fomenti dissidi fra i Soci; c) non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, o vengano a mancare le prerogative di cui all'art. 4, 1° comma; d) non versi la quota sociale annuale con le modalità previste dal regolamento; e) non partecipi attivamente alla vita associativa o sia risultato assente a due assemblee ordinarie consecutive senza giustificato motivo. I Soci dimessi per morosità potranno venire riammessi con la procedura dell'art. 4 che precede e previo pagamento di tutte le quote arretrate. A carico dei Soci possono essere adottati anche i seguenti provvedimenti disciplinari per comportamento contrario dell'etica professionale o mancata osservanza dello statuto o del regolamento: ° ammonizione, verbale o scritta; ° sospensione da ogni attività, o incarichi sociali, per un periodo di tempo determinato dal Consiglio Direttivo a seconda dei casi, ma comunque non superiore ad un anno; ° espulsione dall'Associazione. Art. 7 - I Soci dovranno sopperire al bisogno finanziario dell'Associazione in parti uguali; tali somme non saranno fruttifere di interessi. Potranno essere richiesti finanziamenti e contributi ad enti pubblici e privati, mentre viene esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico. Capitolo 3 - Organi dell'Associazione Art . 8 - Organi dell'Associazione sono: ° L'Assemblea generale dei Soci; ° Il Consiglio Direttivo ° Il Collegio dei Probiviri. Art. 9 - L'Assemblea è composta da tutti gli associati; potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, purché in Italia. Essa ha luogo il mese di Aprile di ogni anno ed è convocata dal Presidente, di intesa con il Consiglio Direttivo. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri. L'Assemblea delibera sulle questioni che le vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo. Sono argomenti obbligatori dell'Assemblea ordinaria annuale la relazione sull’attività svolta dall’associazione, la relazione finanziaria, l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. La convocazione delle Assemblee straordinarie può essere richiesta: da almeno i 3/5 (tre quinti) dei componenti del Consiglio Direttivo o da 1/4 (un quarto) dei Soci e sarà regolarmente e validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto, con limitazione di una delega per ogni Socio presente fisicamente. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'Associazione, proponendo l'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria non può trattare argomenti all'infuori di quelli per i quali è stata convocata. Nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, possono partecipare e votare solo i Soci in regola con le quote sociali, nonché i Soci onorari. L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto e delibererà con la maggioranza assoluta dei presenti. Nell'Assemblea ordinaria sono ammesse deleghe in numero non superiore a due per ciascuno dei Soci aventi diritto di voto e fisicamente presenti. L'Assemblea nomina il proprio Presidente, il proprio Segretario e due scrutatori fra i Soci. Di ogni assemblea va redatto il verbale, firmato dal Presidente, dal segretario e dai due scrutatori. Capitolo 4 - Consiglio Direttivo Art. 10 - L'Assemblea è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da cinque membri, di cui tre eletti tra i Soci effettivi e/o fondatori con anzianità di iscrizione all'Associazione superiore ai 3 (tre) anni. I Soci fondatori Ing. Andrea Ricciardi ed Ing. Ettore Barbieri faranno parte di diritto del Consiglio Direttivo per i primi nove anni di avvio dell’Associazione, purché risultino sempre regolarmente iscritti. I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il diritto di voto può essere esercitato unicamente dai Soci in regola alla data del 31 Gennaio dell'esercizio in corso. Le votazioni del Consiglio Direttivo avverranno a scrutinio segreto, ed ogni Socio con diritto di voto potrà esprimere un massimo di 5 (cinque) preferenze. Quando, durante il mandato del Consiglio Direttivo, venga a mancare il numero legale di consiglieri previsto dal presente statuto per dimissioni, espulsioni od altro impedimento duraturo, di uno o più dei suoi membri, vengono nominati automaticamente i primi non eletti, sino alla reintegrazione del plenum. Art. 11 - Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, eleggerà nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, con funzione anche di Tesoriere; potrà, inoltre, delegare le proprie attribuzioni ad uno o più membri del Consiglio Direttivo, determinandone i limiti della delega; nominerà anche i componenti di commissioni tecniche di lavoro. In particolare, il Consiglio Direttivo nominerà un Comitato Scientifico, costituito da cinque membri, del quale potranno far parte sia soci sia persone esterne all’associazione, ma con evidenti conoscenze nel settore tecnico-giudiziario (avvocati, magistrati, ecc.). Il Comitato Scientifico ha la stessa durata del Consiglio Direttivo e viene a decadere a scadenza di quest’ultimo, salvo riconferma da parte del nuovo Consiglio Direttivo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione dello stesso sia presente la maggioranza dei suoi componenti, salvo quei casi in cui è prevista l'unanimità. In caso di parità dei voti, è dirimente quello del Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei Probiviri. Il Consiglio Direttivo ha il potere di dirigere l'Associazione, nonché di gestire le entrate della stessa, così come tutti gli altri atti e funzioni non espressamente riservati all'Assemblea Generale. Il Consiglio Direttivo, entro il 31 dicembre di ogni anno, determinerà, a maggioranza semplice, l'ammontare della quota associativa annua che il Tesoriere dovrà richiedere ai soci. Capitolo 5 - Collegio dei Probiviri Art. 12 - Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 (tre) Soci con anzianità di iscrizione di almeno 5 (cinque) anni, i quali non possono far parte del Consiglio Direttivo. I suoi membri vengono eletti dalla stessa Assemblea, con uguale procedura e per il medesimo periodo dei membri del Consiglio Direttivo; essi nominano tra di loro un Presidente. In caso di dimissioni, espulsioni o impedimento duraturo di uno o più dei componenti del Collegio dei Probiviri, subentrano i primi in graduatoria dei non eletti, fino alla reintegrazione del plenum. Il Collegio dei Probiviri è incaricato di risolvere le questioni interne dell'Associazione, e tra questa ed i Soci, ed ha funzione di revisore dei conti. Nessuna carica associativa dà diritto ad alcuna remunerazione, salvo i rimborsi spese, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Capitolo 6 - Rappresentanza, Entrate e patrimonio sociale, Bilanci Art. 13 - La legale rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma spettano al Presidente e, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e, nei limiti della delega, ai membri del Consiglio Direttivo. Art. 14 - Le entrate dell'Associazione sono costituite: ° dalle quote sociali; ° dalle elargizioni eventuali fatte dai Soci o da terzi. Le eventuali elargizioni verranno accettate solo dopo conforme delibera del Consiglio Direttivo. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio verrà presentato all'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno. Capitolo 7 - Regolamento Interno Art. 15 - Il regolamento interno, approvato dall'Assemblea, specifica in dettaglio le modalità di applicazione dello statuto e le norme di comportamento dei Soci, i quali sono tenuti al suo rispetto. Art. 16 - Le modifiche al regolamento devono essere approvate dall'Assemblea straordinaria, alla quale sia presente, fisicamente o per delega, con le modalità dell'art. 9, la maggioranza assoluta dei Soci; le delibere verranno prese con la maggioranza assoluta dei presenti. Art. 17 - Eventuali modifiche al regolamento potranno essere apportate con la stessa procedura di cui al precedente art. 16; esse possono essere richieste al Consiglio Direttivo su proposta scritta di almeno 3 (tre) consiglieri o dal 30% (trenta per cento) dei Soci. Capitolo 8 - Modifiche Statutarie, Scioglimento, Norme di chiusura Art. 18 - Eventuali modifiche allo statuto, su proposta scritta del Presidente o del Consiglio Direttivo o di almeno il 30% (trenta per cento) dei Soci, presentate entro il mese di gennaio dai richiedenti al Consiglio Direttivo, potranno essere discusse nelle Assemblee straordinarie e dovranno essere approvate da almeno i 2/3 (due terzi) dei votanti. Lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del patrimonio sociale deve essere deliberato da un'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, con la presenza di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei Soci aventi diritto di voto, che delibereranno a maggioranza assoluta. La liquidazione dell'Associazione avrà luogo nei casi previsti dalla legge, secondo le deliberazioni dell'Assemblea, con l'osservanza delle norme di legge. In caso di liquidazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi. Art. 19 - Le controversie in seno all'Assemblea, riguardanti l'interpretazione del presente statuto, saranno giudicate dal Collegio dei Probiviri. Art. 20 - Norma transitoria: Nella prima fase di avvio dell’Associazione, identificata in anni tre, il singolo socio fondatore potrà coprire “ad interim” più incarichi contemporaneamente. Potranno essere conferite cariche statutarie anche a chi non ha ancora conseguito le necessarie anzianità di iscrizione ed il Consiglio Direttivo potrà essere composto anche da meno di cinque membri e delibererà a maggioranza dei suoi componenti; a parità di voti, prevarrà quello del Presidente. REGOLAMENTO Capitolo 1 - Requisiti Soci I Soci devono possedere i seguenti requisiti: ° Possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'Unione Europea; ° Essere in possesso del titolo di studio di ingegnere, di architetto o di geometra, rilasciato da un paese dell'Unione Europea; ° Esercitare l'attività di consulente tecnico in procedimenti giudiziari con continuità e assoluta prevalenza e da almeno 5 (cinque) anni; ° Avere età non inferiore a 28 (ventotto) anni compiuti; ° Non essere iscritto ad altre associazioni aventi scopi uguali, analoghi o simili a quelli dell’Associazione "Technicorum Iustitia"; ° Possedere tutti i requisiti previsti dall'art. 4 dello statuto; ° Rispettare coscienziosamente quanto previsto dallo statuto e dal regolamento; ° Pagare le quote ed i contributi associativi, secondo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento. ° Non riportare condanne penali per delitti. ° Non può essere ammesso quale Socio uno studio professionale od altro organismo simile, essendo l'iscrizione a solo titolo personale. ° Periodicamente verranno verificati i requisiti dei Soci, affinché corrispondano a quelli previsti dal regolamento e dallo statuto. In caso di difformità, il Consiglio Direttivo delibererà se mantenere iscritto il Socio in difetto, o chiedere allo stesso un aggiornamento e regolarizzazione, o provvedere alla cancellazione. Si seguirà la procedura prevista dal Cap. 4 del regolamento. Capitolo 2 - Ammissione a Socio Per essere ammesso tra i Soci dell'Associazione "Technicorum Iustitia", il richiedente deve dimostrare di possedere i seguenti requisiti: ° Cittadinanza italiana o di uno degli Stati della C.E.E. ° Titolo di studio minimo: ingegnere, architetto o geometra, rilasciato da un paese dell'Unione Europea ° Età minima 28 (ventotto) anni compiuti ° Non aver riportato condanne penali per delitti ° Fornire la prova di aver svolto da almeno 5 (cinque) anni l'attività di consulente tecnico in procedimenti giudiziari per tribunali e/o privati, con continuità e assoluta prevalenza. ° Impegnarsi per iscritto ad osservare coscienziosamente lo statuto ed il regolamento dell'Associazione. ° Inoltrare domanda scritta al Presidente dell'Associazione, munita di tutta la documentazione necessaria ed utile. Il richiedente dovrà essere presentato da almeno un Socio che sia iscritto all'Associazione da almeno 3 (tre) anni e che si assuma la responsabilità scritta sui requisiti morali e tecnici del richiedente. La domanda verrà vagliata dal Consiglio Direttivo che assumerà tutte le opportune informazioni e potrà accettare o respingere la domanda con parere conforme di almeno tre dei suoi componenti. Se la domanda sarà accolta, il Consiglio Direttivo informerà tutti i Soci che potranno far pervenire allo stesso Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione, eventuali osservazioni scritte e motivate. Il Consiglio Direttivo deciderà quindi, definitivamente ed inappellabilmente, con parere conforme di almeno tre dei suoi componenti, se accogliere o respingere la domanda, approfondendo, se necessario, le comunicazioni ricevute; queste dovranno rimanere segrete nell'ambito del Consiglio Direttivo e verranno, in ogni caso, distrutte. L'esito positivo della domanda verrà comunicato al richiedente ed a tutti i Soci, mentre quello negativo al solo richiedente. Ottenuta l'ammissione, il nuovo Socio provvederà al versamento dei contributi stabiliti e, cioè, della quota dell'anno di iscrizione e di una quota fissa a fondo perso ed a titolo d’ingresso nell'Associazione, pari al 50% (cinquanta per cento) della quota annuale. In caso di esito negativo, il richiedente potrà presentare nuova domanda non prima che siano trascorsi 2 (due) anni dalla data di comunicazione dell'esito della precedente Capitolo 3 Dimissioni Le dimissioni dall'Associazione dovranno essere presentate al Presidente a mezzo lettera raccomandata e con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il Consiglio Direttivo, esaminata la domanda di dimissioni, potrà accettarla o respingerla, a semplice maggioranza dei presenti; nel caso, dovrà richiedere al dimissionario le motivazioni della domanda, o sentirlo personalmente, prima di accettarla definitivamente Il dimissionario è, in ogni caso, tenuto al versamento della quota associativa riferentesi all'anno in cui ha presentato le dimissioni. Le dimissioni saranno portate a conoscenza nel corso della successiva assemblea generale. Capitolo 4 - Cancellazioni ed Espulsioni Il Socio verrà cancellato nei seguenti casi: non versi i contributi associativi nei termini previsti dallo statuto e dal regolamento e, secondo quanto deliberato dall'assemblea, si verifichino le condizioni di cui agli articoli 6/c o 6/e dello statuto. La cancellazione dovrà essere preventivamente comunicata al Socio interessato, che potrà presentare opposizione motivata al Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione. In caso di opposizione, il Consiglio Direttivo sentirà il Socio interessato e, quindi, delibererà definitivamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Il Socio verrà espulso nel caso si verifichino le circostanze previste dall'art. 6/b dello statuto. Per l'espulsione, si seguirà la procedura prevista ai precedenti punti 2 e 3 di questo stesso capitolo. Sia le cancellazioni che le espulsioni verranno rese note ai Soci nel corso dell'assemblea generale immediatamente successiva. Capitolo 5 - Provvedimenti disciplinari Nel caso un Socio incorra nei casi previsti dall'art. 6 dello statuto, sarà soggetto ai provvedimenti previsti dal medesimo art. 6, a seconda della gravità dell'infrazione commessa. Il Consiglio Direttivo, dopo aver compiuto un primo esame del caso, trasmetterà una segnalazione motivata al Collegio dei Probiviri che, sentito il Socio interessato, farà pervenire parere circostanziato al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, ottenuto il parere del Collegio dei Probiviri, eventualmente sentito ancora il Socio, deciderà con la maggioranza di almeno tre dei suoi componenti. La decisione del Consiglio Direttivo verrà comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata e sarà inappellabile. I provvedimenti disciplinari di cui al presente capitolo si applicheranno anche ai Soci che avranno segnalato notizie non veritiere nei confronti di altri Soci o di richiedenti l'ammissione a Socio. Capitolo 6 - Commissioni Il Consiglio Direttivo, per particolari tematiche riguardanti l’Associazione, potrà nominare diverse Commissioni di Lavoro. Le Commissioni sono composte da non più di sette membri, di cui almeno i 2/3 (due terzi) scelti tra i Soci che si dichiarano disposti a collaborare; tra di essi viene nominato un "coordinatore", preferibilmente già facente parte del Consiglio Direttivo. Il "coordinatore" dovrà curare i rapporti tra i componenti della commissione e tra questa ed il Consiglio Direttivo, mantenendolo informato sui programmi e sui lavori svolti. In qualunque momento, il Presidente dell'Associazione potrà chiedere un rendiconto dell'attività svolta al "coordinatore" e ne informerà i Soci almeno una volta all'anno, in occasione dell'assemblea generale. I componenti le Commissioni potranno essere sostituiti anche nel corso dell'anno, su richiesta motivata del coordinatore al Consiglio Direttivo, il quale delibererà a maggioranza dei presenti alla riunione in cui si vaglierà la richiesta. I componenti le commissioni potranno essere sostituiti anche su loro richiesta, validamente motivata, presentata con almeno 1 (un) mese di preavviso. I componenti che non partecipano per due volte consecutive alle riunioni, senza valida giustificazione, automaticamente decadono dal loro incarico e verranno sostituiti. Potranno far parte di Commissioni anche personalità del mondo giuridico (magistrati e/o avvocati), o specialisti di ogni settore, esterni all'Associazione. Capitolo 7 - Contributi Associativi La normale forma di sostegno economico dell'Associazione è la quota annua, che viene stabilita dall'Assemblea generale ordinaria; tuttavia, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà deliberare integrazioni e/o altre forme di contribuzione per far fronte agli impegni annuali dell'Associazione. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo determinerà l'ammontare della quota annua ed il Tesoriere dovrà richiederne il pagamento entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. In caso di ritardo, sarà a carico del Socio un supplemento del 10% (dieci per cento) per ogni mese o frazione di mese di ritardo, col massimo del 50% (cinquanta per cento) sulla quota da versare. Tuttavia, se la quota associativa non viene versata entro il 31 gennaio, l'inadempiente perde automaticamente la qualità di Socio e potrà essere riammesso solo seguendo le disposizioni degli articoli 4 e 6 dello statuto e quelle del regolamento. |